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Le Amministrazioni dei beni di uso civico (spesso anche chiamate frazioni) sono enti pubblici incaricati dell’amministrazione dei beni di uso civico delle rispettive località. Esse traggono la loro origine nel medioevo e sono intimamente connesse allo sviluppo delle vicende storiche altoatesine.
La fonte primaria in materia di amministrazione dei beni di uso civico è costituita dalla legge provinciale del 12 giugno 1980. All’interno di tale testo normativo, più precisamente l’art. quarto, opera un rimando esplicito alle disposizioni statali, quali la legge del 16 giugno 1927, n. 1766 ed il Regio decreto del 26 febbraio 1928, n. 332, nonché, in quanto compatibili, all’ordinamento elettorale e comunale vigente.
I beni di uso civico vengono distinti in base all’art. 11 della legge n. 1766/1927 in linea di principio in categoria a) terreni utilizzabili come bosco o come pascolo permanente e categoria b) terreni utilizzabili per la coltura agraria; vale a dire che si tratta nella maggior parte dei casi di boschi, pascoli e malghe.
La particolarità dei beni di uso civico sta nel fatto che essi costituiscono una proprietà comune per gli aventi diritto (i cittadini residenti da almeno quattro anni nella relativa frazione) delle relative località. Gli aventi diritto di uso civico godono di diritti sui beni di uso civico, che si esprimono per lo più in diritti di pascolo, prelievo di legname e diritti di pesca.
L’Ufficio Vigilanza della Ripartizione Enti locali e l’Ufficio Proprietà coltivatrice della Ripartizione agricoltura sono gli uffici competenti per le amministrazioni dei beni di uso civico. L’Ufficio Vigilanza si occupa prevalentemente della vigilanza e la consulenza dei relativi enti, nonché del controllo di legittimità. È invece compito dell’Ufficio Proprietà coltivatrice emanare nulla osta e pareri positivi, l’elezione del comitato e i diritti di prelievo legname.